Descrizione
I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati per combattere le avversità delle piante, come le malattie infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e sono utilizzati per:
- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi
- prevenire gli effetti degli organismi nocivi
- influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla loro crescita
- conservare i prodotti vegetali
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.
Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci, gli erbicidi, i fitoregolatori più conosciuti come anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.
La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
Approfondimenti
Per la vendita dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 10).
Chiunque intenda svolgere un'attività' di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso di un certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.
Il certificato è valido cinque anni ed alla scadenza è rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento (Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 8 e Punto A.1.9 del Decreto ministeriale 22/01/2014).
I titolari degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari devono:
- compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, i quantitativi venduti ai singoli utilizzatori professionali (Punto A.1.14 del Decreto ministeriale 22/01/2014)
- trasmettere annualmente, entro febbraio, al servizio fitosanitario regionale le schede informative sui dati di vendita (Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150, art. 16 e punto A.1.14 del Decreto ministeriale 22/01/2014). Le schede informative devono riportare le informazioni del dichiarante e le informazioni sui prodotti.
La domanda di autorizzazione, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001, n. 290, art. 21, va inoltrata al Dipartimento di alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della Sanità da parte del responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio.