Descrizione
La detenzione e la vendita di animali prevedono il commercio di qualunque tipologia di questi ultimi, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici (Legge 19/12/1975, n. 874).
La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
Approfondimenti
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Per i commercianti ed i detentori di mammiferi è necessario possedere il registro di entrata e uscita degli animali che deve essere vidimato dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.
Prima di presentare la domanda di autorizzazione è necessario possedere o richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari all'autorità sanitaria competente. È anche possibile richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari insieme alla domanda di autorizzazione per l'avvio dell'attività.
Chi intende aprire un negozio di animali o un servizio di toelettatura deve farne preventiva richiesta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio come previsto dalla Legge regionale 18/12/2013, n. 47, art. 10.
Il Servizio Veterinario della ASL, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Comune il proprio parere unitamente alla richiesta dell’interessato, al fine del successivo rilascio dell’autorizzazione sanitaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 08/02/1954, n. 320 art. 24.