Descrizione
Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci allo scopo di rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle.
Esercita il commercio all'ingrosso chi acquista merci e le rivende:
- ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici, ecc.)
- a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
- a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc.).
Approfondimenti
Non sono commercianti all'ingrosso coloro che:
- vendono direttamente a privati consumatori
- rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate
- beni di propria produzione a chiunque.
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
E’ possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, lett. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, comm. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Se presente un magazzino o un deposito è necessario procedere con gli adempimenti amministrativi previsti per l'attività di deposito merci.
I requisiti professionali e gli adempimenti necessari allo svolgimento congiunto dell'attività di deposito merci sono descritti nell'attività specifica.
È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di cose antiche e usate.
Per svolgere l'attività è necessario possedere il registro di carico e scarico beni antichi e usati. Il registro potrà essere utilizzato solo ad avvenuta vidimazione dell'ufficio competente.
Se si vendono cose usate prive di valore o di valore esiguo non è obbligatorio possedere il registro.
Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi della Legge 04/07/2017, n. 124, art. 1, com. 124 devono iscriversi nella sottocategoria 4 bis dell'albo nazionale dei gestori ambientali, dichiarando al repertorio economico amministrativo l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici.
Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4 bis devono:
- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici
- essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 03/06/2014, n. 120, art. 10, com. 2, let a), b), c), d), e), f), g) e i)
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.
Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4 bis possono raccogliere e trasportare fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate.
Per l'iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali consultare il sito della camera di commercio territorialmente competente.