Descrizione
La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):
- farmaci da banco
- integratori alimentari
- prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)
- prodotti cosmetici
- articoli sanitari e per l’alimentazione
- prodotti per l'infanzia e per l'igiene.
Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita.
Ogni esercizio deve avere un codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Il Ministero pubblica periodicamente sul proprio sito l’elenco aggiornato dei punti vendita.
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione al Ministero della Salute, alla Regione e all'autorità sanitaria competente.
Approfondimenti
L'elenco dei farmaci vendibili (Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c) è pubblicato all'Allegato A del Decreto ministeriale 15/11/2012.