Descrizione
La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, art. 8-bis, art. 8-ter e della Legge regionale 31/07/2007, n. 32.
La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private comprende, oltre alla costruzione di nuove strutture:
- gli ampliamenti o le riduzioni di strutture già esistenti ed autorizzate, compresi:
- la trasformazione di strutture già esistenti:
- il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
- la messa in esercizio delle strutture
Approfondimenti
Sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione le strutture sanitarie elencate nella Legge regionale 31/07/2007, n. 32, art. 2.
L’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le strutture autorizzate acquisiscono la qualifica di soggetto idoneo all’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.
L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di accreditamento.
La Legge regionale 31/07/2007, n. 32, art. 6 definisce le procedure di accreditamento istituzionale.