Descrizione
Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Abruzzo.
Approfondimenti
I campeggi sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).
I villaggi turistici sono le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).
I Marina Resort sono le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture devono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
I titolari o gestori delle strutture allegano alla SCIA la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.
I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.
Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 10 dicembre intendono variare i prezzi comunicano la variazione alla Regione.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).