Descrizione
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. Si distinguono in:
- alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere
- residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
Se prevalgono le camere si parla di albergo, se prevalgono gli appartamenti si parla di residenze turistico alberghiere. Per le residenze turistico alberghiere la durata della permanenza non può essere inferiore a sette giorni.
Gli alberghi possono distinguersi in:
- motel: è un albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio. I posti macchina o imbarcazione devono essere dello stesso numero delle camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%. Offre anche servizi di ristorante, tavola calda o fredda e di bar, servizi di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio
- villaggio albergo: è un albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili che fanno parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti
Un albergo può anche essere chiamato "hotel" o "grand hotel" e "grande albergo" per gli alberghi con quattro o cinque stelle.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Abruzzo.
Approfondimenti
I titolari o gestori delle strutture allegano alla SCIA la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.
I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.
Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 10 dicembre intendono variare i prezzi comunicano la variazione alla Regione.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.