Descrizione
Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da:
- uno o più distributori
- i carburanti erogabili
- le relative attrezzature, locali e attività accessorie.
Approfondimenti
Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici e salvo diversa determinazione da parte dei Comuni.
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione, devono essere collaudati come previsto dalla Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 1.
Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda al Comune.
Il collaudo è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune, da apposita commissione, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 2 e com. 3).
I collaudi per gli impianti sono effettuati con cadenza quindicennale (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140, com. 6).
Ai sensi della Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 133, sono soggette ad autorizzazione:
- la variazione del numero di colonnine
- la sostituzione di distributori
- l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature
- il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
- la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
- l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento e post-pagamento
- la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
- la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa
- la ristrutturazione totale di un impianto.
Gli impianti sono autorizzati dal SUAP competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale (Legge regionale 31/07/2018, n. 23, art. 140).
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.