Descrizione
L’attività funebre è il servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
- vendere le casse e altri articoli funebri
- curare, comporre e vestire salme e di cadaveri, compresi gli interventi di tanatocosmesi
- trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.
Approfondimenti
Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.
Ai sensi della Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 3, per l'apertura di ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede.
Chi intende svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre deve presentare al SUAP la segnalazione certificata di inizio attività funebre e si deve uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, alle disposizioni previste per l'esercente l'attività funebre (Legge regionale 10/08/2012, n. 41, art. 35, com. 3).