Descrizione
Le autoscuole sono scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123).
Devono possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti di teoria e istruttori di guida riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Approfondimenti
Più scuole autorizzate possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica cui demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, comma 7).
Nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti previsto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 123, com. 5, ad eccezione della capacità finanziaria.